Articolo 12 - Protocollo della Legge 6 marzo 2006, n. 123
Articolo 11Articolo 13
Versione
29 marzo 2006
Articolo 12
RELAZIONI FRA L'ACCORDO DI SEDE ED IL PROTOCOLLO
Le disposizioni del presente Protocollo completano quelle dell'Accordo di sede. Quando una disposizione del presente Accordo ed una disposizione dell'Accordo di sede attengono al medesimo oggetto, le due disposizioni sono, ogni qualvolta cio' e' possibile, considerate complementari, in modo che siano entrambe applicabili e che nessuna delle due abbia sull'altra un effetto limitativo; tuttavia, in caso di conflittualita', prevalgono le disposizioni dell'Accordo di sede.
Entrata in vigore il 29 marzo 2006
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