Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372
Articolo 8Articolo 10
Versione
29 marzo 1972
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Versione
2 settembre 1983
Art. 9. ((Riposo settimanale

Il riposo settimanale cade di regola al sesto giorno, ha una durata non inferiore a 48 ore comprensive del riposo giornaliero ed e' indivisibile ai fini della fruizione del congedo sempreche' sia garantita la ripresa del lavoro al primo servizio previsto dal turno dopo il riposo settimanale.
La ripresa del servizio non puo' essere comandata prima delle ore 6,30 quando il riposo settimanale e' immediatamente preceduto da un servizio notturno.
In un anno solare deve essere garantito il godimento di 61 riposi settimanali, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'art. 4.))
Entrata in vigore il 2 settembre 1983
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