Art. 4. Riposo settimanale - Festivita' infrasettimanali 1. - Ai dipendenti e' accordato un riposo settimanale di durata non inferiore a 48 ore. Nel caso in cui il lavoro ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni lavorativi la durata del riposo settimanale e' di 24 ore oltre quella del riposo giornaliero di cui all'articolo precedente e deve comprendere una intera giornata solare.
2. - Compatibilmente con le esigenze del servizio, il riposo settimanale deve comprendere la domenica.
3. - I riposi settimanali e le festivita' infrasettimanali cadenti in periodo di assenza per motivi diversi dal congedo annuale e speciale sono assorbiti dalle assenze stesse.
4. - ((In caso di coincidenza di una festivita' infrasettimanale con un riposo settimanale fruito secondo il turno, viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario ordinario giornaliero, quando il riposo settimanale impegna l'intera giornata della festivita' infrasettimanale.
Se il riposo settimanale impegna la meta' o meno del giorno di festivita' infrasettimanale, il trattamento di cui sopra e' ridotto alla meta'.
Per le festivita' di Natale, capodanno, festa dei lavoratori, anniversario della Repubblica e ferragosto coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il trattamento di cui al primo comma ovvero, a richiesta, una giornata di riposo compensativo.
A decorrere dal 1 gennaio 1974, per le festivita' infrasettimanali coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario giornaliero ordinario, ovvero a richiesta, una giornata di riposo compensativo)) . ((1)) 5. - I dipendenti in missione per incarichi di lunga durata cui manchi la possibilita' di rientrare in residenza fruiscono del riposo settimanale nella localita' di missione.
-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 marzo 1974, n.77 , ha disposto (con l'art.6, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372 , modificato dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2 della presente legge, hanno efficacia dal 1 giugno 1972".
2. - Compatibilmente con le esigenze del servizio, il riposo settimanale deve comprendere la domenica.
3. - I riposi settimanali e le festivita' infrasettimanali cadenti in periodo di assenza per motivi diversi dal congedo annuale e speciale sono assorbiti dalle assenze stesse.
4. - ((In caso di coincidenza di una festivita' infrasettimanale con un riposo settimanale fruito secondo il turno, viene corrisposto il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario ordinario giornaliero, quando il riposo settimanale impegna l'intera giornata della festivita' infrasettimanale.
Se il riposo settimanale impegna la meta' o meno del giorno di festivita' infrasettimanale, il trattamento di cui sopra e' ridotto alla meta'.
Per le festivita' di Natale, capodanno, festa dei lavoratori, anniversario della Repubblica e ferragosto coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il trattamento di cui al primo comma ovvero, a richiesta, una giornata di riposo compensativo.
A decorrere dal 1 gennaio 1974, per le festivita' infrasettimanali coincidenti, per l'intera giornata solare, con un riposo settimanale fruito secondo il turno, spetta il compenso per lavoro straordinario festivo per le ore corrispondenti all'orario giornaliero ordinario, ovvero a richiesta, una giornata di riposo compensativo)) . ((1)) 5. - I dipendenti in missione per incarichi di lunga durata cui manchi la possibilita' di rientrare in residenza fruiscono del riposo settimanale nella localita' di missione.
-------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 2 marzo 1974, n.77 , ha disposto (con l'art.6, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 4, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372 , modificato dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2 della presente legge, hanno efficacia dal 1 giugno 1972".