Articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372
Articolo 2Articolo 4
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29 marzo 1972
Art. 3. Riposo giornaliero

In ciascun periodo di 24 ore, l'orario di lavoro sara' distribuito in modo da lasciare un riposo giornaliero non inferiore a 12 ore, riducibile a 8 ore per i turni a rotazione soltanto in occasione di cambio di turno.
Entrata in vigore il 29 marzo 1972
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