Art. 3. Riposo giornaliero
In ciascun periodo di 24 ore, l'orario di lavoro sara' distribuito in modo da lasciare un riposo giornaliero non inferiore a 12 ore, riducibile a 8 ore per i turni a rotazione soltanto in occasione di cambio di turno.
In ciascun periodo di 24 ore, l'orario di lavoro sara' distribuito in modo da lasciare un riposo giornaliero non inferiore a 12 ore, riducibile a 8 ore per i turni a rotazione soltanto in occasione di cambio di turno.