Art. 6. Disposizioni varie 1. - Sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali si puo' derogare ai limiti di cui agli articoli 2, 4 punto 1 e 5 nei casi di turni a rotazione.
2. - In caso di forza maggiore o per eccezionali necessita' di servizio, il limite stabilito per le prestazioni giornaliere potra' essere superato. In tali casi le protrazioni di orario dovranno essere compensate da minor lavoro ovvero retribuite secondo le disposizioni vigenti.
E' obbligo dei dirigenti interessati di provvedere, con la massima tempestivita', alla sostituzione di quei dipendenti che, in conseguenza del suddetto maggior lavoro, avessero superato la durata delle prestazioni giornaliere di cui al precedente art. 2.
3. Per esigenze di servizio o per difficolta' nella compilazione degli orari e dei turni, il riposo settimanale del personale, compreso quello dei treni e di macchina, puo' essere posticipato di un giorno o, eccezionalmente, previo accordo con le organizzazioni sindacali, di due giorni, oppure puo' essere anticipato.
4. - Nei periodi di forte lavoro o per circostanze eccezionali, il riposo settimanale del personale, escluso quello dei treni e di macchina, puo' essere differito per non piu' di un mese; il provvedimento puo' essere attuato per un solo riposo in ciascun mese solare.
5. - Gli spostamenti di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono consentiti purche' in un anno solare sia comunque garantito, il godimento di tutti i riposi settimanali prescritti, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'art. 4.
6. - I turni di servizio sono formati ad ogni cambiamento di orario o quando si rendono necessarie variazioni.
I nuovi turni e le eventuali modifiche di quelli in vigore sono predisposti dall'Azienda e tempestivamente portati a conoscenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali per concordare con i rappresentanti stessi le eventuali varianti.
Per il personale delle stazioni i turni di servizio devono comprendere anche i nominativi dei dipendenti che, salvo diversa comunicazione dell'impianto, sono tenuti a seguirli fino a quando non vengono cambiati.
Una copia degli orari e dei turni di servizio deve essere affissa, prima della loro attivazione, in modo che i dipendenti interessati ne possano prendere conoscenza.
I turni di servizio per il personale dei treni e di macchina sono formati in base alle ore di orario dei treni.
7. - In particolari ricorrenze, il direttore generale puo' lasciare libero nelle ore pomeridiane diurne, per non piu' della meta' dell'orario medio giornaliero di lavoro ordinario, il personale la cui presenza in servizio non sia indispensabile per la circolazione dei treni.
2. - In caso di forza maggiore o per eccezionali necessita' di servizio, il limite stabilito per le prestazioni giornaliere potra' essere superato. In tali casi le protrazioni di orario dovranno essere compensate da minor lavoro ovvero retribuite secondo le disposizioni vigenti.
E' obbligo dei dirigenti interessati di provvedere, con la massima tempestivita', alla sostituzione di quei dipendenti che, in conseguenza del suddetto maggior lavoro, avessero superato la durata delle prestazioni giornaliere di cui al precedente art. 2.
3. Per esigenze di servizio o per difficolta' nella compilazione degli orari e dei turni, il riposo settimanale del personale, compreso quello dei treni e di macchina, puo' essere posticipato di un giorno o, eccezionalmente, previo accordo con le organizzazioni sindacali, di due giorni, oppure puo' essere anticipato.
4. - Nei periodi di forte lavoro o per circostanze eccezionali, il riposo settimanale del personale, escluso quello dei treni e di macchina, puo' essere differito per non piu' di un mese; il provvedimento puo' essere attuato per un solo riposo in ciascun mese solare.
5. - Gli spostamenti di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono consentiti purche' in un anno solare sia comunque garantito, il godimento di tutti i riposi settimanali prescritti, salvo le riduzioni derivanti dall'applicazione del punto 3 dell'art. 4.
6. - I turni di servizio sono formati ad ogni cambiamento di orario o quando si rendono necessarie variazioni.
I nuovi turni e le eventuali modifiche di quelli in vigore sono predisposti dall'Azienda e tempestivamente portati a conoscenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali per concordare con i rappresentanti stessi le eventuali varianti.
Per il personale delle stazioni i turni di servizio devono comprendere anche i nominativi dei dipendenti che, salvo diversa comunicazione dell'impianto, sono tenuti a seguirli fino a quando non vengono cambiati.
Una copia degli orari e dei turni di servizio deve essere affissa, prima della loro attivazione, in modo che i dipendenti interessati ne possano prendere conoscenza.
I turni di servizio per il personale dei treni e di macchina sono formati in base alle ore di orario dei treni.
7. - In particolari ricorrenze, il direttore generale puo' lasciare libero nelle ore pomeridiane diurne, per non piu' della meta' dell'orario medio giornaliero di lavoro ordinario, il personale la cui presenza in servizio non sia indispensabile per la circolazione dei treni.