Articolo 9 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833
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Versione
28 dicembre 1978
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Versione
1 marzo 1980
Art. 9. (istituto superiore di sanita')

L'Istituto superiore di sanita' e' organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanita' e collabora con le unita' sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attivita' di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere g), k), m) e n). Le modalita' della collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore di sanita' sono disciplinate nell'ambito dell'attivita' governativa di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.
L'Istituto per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, ha facolta' di accedere agli impianti produttivi nonche' ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli accertamenti e i controlli previsti dall' articolo 1 della legge 7 agosto 1973, n. 419 . Tale facolta' e' inoltre consentita all'Istituto su richiesta delle regioni.
L'Istituto, in attuazione di un programma predisposto dal Ministro della sanita', organizza, in collaborazione con le regioni, le universita' e le altre istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di specializzazione ed aggiornamento in materia di sanita' pubblica per gli operatori sanitari con esclusione del personale tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna periodicamente l'Inventario nazionale delle sostanze chimiche corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi di ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali programmi sono approvati dal Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale.
L'Istituto svolge l'attivita' di ricerca avvalendosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e delle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono inoltre esser chiamati a collaborare istituti privati di riconosciuto valore scientifico.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33))
Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , e' sostituito dal seguente:
"La suddivisione dell'Istituto in laboratori, il loro numero e le loro competenze sono stabilite con decreto del Ministro della sanita', su proposta del Comitato scientifico e del Comitato amministrativo secondo le modalita' previste dall' articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519
La lettera b), primo comma, dell'articolo 13 della legge 7 agosto 1973, n. 519 , e' sostituita dalla seguente:
"b) da dieci esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro della sanita' tra personalita' operanti nell'ambito di universita' e istituti a carattere scientifico, italiani ed eventualmente stranieri, o nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, e da dieci esperti di nazionalita' italiana nominati per tre anni, con decreto del Ministro della sanita', tra personalita' operanti nell'ambito delle universita' e dei presidi igienico-sanitari regionali. Tali esperti sono nominati su proposta del Consiglio sanitario nazionale".
Entrata in vigore il 1 marzo 1980
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