Articolo 11 del Decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581
Articolo 10Articolo 12
Versione
19 novembre 1996
Art. 11. 1. Dopo l' art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e' inserito il seguente:
"Art. 180-bis. - 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo e' esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Societa' italiana degli autori ed editori. Per i detentori dei diritti connessi la Societa' italiana degli autori ed editori agisce sulla base di apposite convenzioni da stipulare con l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente con altre societa' di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attivita', gli altri diritti connessi.
2. Dette societa' operano anche nei confronti dei titolari non associati della stessa categoria di diritti con gli stessi criteri impiegati nei confronti dei propri associati.
3. I titolari non associati possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
4. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarita' acquisita.".
Entrata in vigore il 19 novembre 1996
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