2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all'Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'Organismo, individua, con proprio decreto le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicita' di invio.
5. L'esercizio abusivo dell'attivita' di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa da 2.065 euro a 10.329 euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 3.
7. L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita';
b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3;
c) inattivita' protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
d) cessazione dell'attivita'.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attivita' dell'Organismo indicata nel presente articolo.
8-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 SETTEMBRE 2024, N. 129)) . ((20)) 8-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 SETTEMBRE 2024, N. 129)) . ((20)) --------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il D.Lgs. 5 settembre 2024, n. 129 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 45, a decorrere dal 30 dicembre 2025, all' articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 , i commi 8-bis e 8-ter sono abrogati. A decorrere dal medesimo termine sono abrogate le relative disposizioni di attuazione".