Art. 20. Contenuto dell'autonomia finanziaria dell'Organismo 1. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria, l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione negli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi, nonche' dai loro dipendenti e collaboratori nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attivita'.
1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all' articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 nonche' dai ((consulenti)) finanziari iscritti nell'albo previsto dall' articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all' articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. ((21)) 1-ter. L'Organismo, altresi', determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell'articolo 17-bis, comma 1.
1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 212)) . ((21)) 2. La misura, le modalita' e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attivita'.
3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura e' disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.
3-ter. ((I contributi determinati e riscossi dall'Organismo ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3 dovuti in base alla legge per consentire il funzionamento dell'Organismo e lo svolgimento delle attivita' istituzionali ad esso attribuite, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).)) ((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 , ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all' articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 , secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".
1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all' articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 nonche' dai ((consulenti)) finanziari iscritti nell'albo previsto dall' articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all' articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 , regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. ((21)) 1-ter. L'Organismo, altresi', determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nell'articolo 17-bis, comma 1.
1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 212)) . ((21)) 2. La misura, le modalita' e i termini di versamento dei contributi e delle altre somme dovute dagli iscritti all'Organismo sono determinati dal medesimo con delibera nella misura necessaria a garantire lo svolgimento delle proprie attivita'.
3. Il provvedimento con cui l'Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. La relativa procedura e' disciplinata con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 .
3-bis. L'attivita' dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, e' disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.
3-ter. ((I contributi determinati e riscossi dall'Organismo ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 3 dovuti in base alla legge per consentire il funzionamento dell'Organismo e lo svolgimento delle attivita' istituzionali ad esso attribuite, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).)) ((21)) --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 , ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all' articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 , secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".