a) gli articoli 40 , 41 e 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ( Codice del consumo ) e conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la parola "restante" e' soppressa;
b) l'articolo 38, primo, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 , e conseguentemente, al terzo comma dell' articolo 38 del medesimo decreto le parole: "Nello stesso caso" sono sostituite dalle seguenti "In caso di rimborso anticipato".
2. Le autorita' creditizie adottano le disposizioni di attuazione del presente titolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo VI e l' articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti alla data del 4 settembre 2010, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorita' creditizie.)) (( 3-bis. Per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e della relativa disciplina attuativa, scaduto il termine indicato al comma precedente e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e del titolo IV del presente decreto, ovvero, se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, la Banca d'Italia esercita nei confronti dei mediatori creditizi, anche persone fisiche, e degli agenti in attivita' finanziaria i poteri previsti dall' articolo 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ; le sanzioni previste dall' articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , come modificato dal presente decreto legislativo si applicano anche ai mediatori persone fisiche. )) ((1)) ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".