Articolo 12 del Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
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Art. 12. Disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 1. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria, ne' di mediazione creditizia:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 212)) ; ((21)) b) la ((presentazione o la proposta ovvero)) la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, societa' di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento; ((21)) b-bis) ((la presentazione o la proposta ovvero la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento, nonche' di intermediazione nella concessione di prestiti svolta dai fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020;)) ((21)) c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni, le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1.
Quanto previsto dalla presente lettera, e' esteso alle societa' di servizi controllate ai sensi dell' articolo 2359 del codice civile , costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalita' associative.
1-bis. ((Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento da parte dei consulenti finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di consulente finanziario. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri consulenti finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale.)) ((21)) 1-ter. ((Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria la presentazione o la proposta e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche e intermediari finanziari previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.)) Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. ((21)) 1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 212)) . ((21)) 2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso di fondi su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento non e' necessaria l'iscrizione nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria, a condizione che detta attivita' sia svolta sulla base di un contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le modalita' di svolgimento, abbia carattere meramente materiale ((, non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito)) e in nessun caso sia accompagnata da poteri dispositivi. ((21)) 2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale previsti per i soggetti di cui all' articolo 1742 del codice civile . L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies individua forme di collaborazione e di scambio di informazioni con gli enti di previdenza.

--------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 , ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all' articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 , secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".
Entrata in vigore il 10 gennaio 2026
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