Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 settembre 2010 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 gennaio 2026 |
Commentari • +500
- 1. Normativahttps://www.astrid-online.it/
- 2. Profili critici della banca come servizio (bank as a service)Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 29 maggio 2025
- 3. Le Sezioni unite confermano la tacita abrogazione dell'art. 39 l. 262/2005 in punto di raddoppio di pene per il reato di abusiva attività finanziaria (informazione…https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Cass., Sez. un., c.c. 23 febbraio 2023, Pres. Cassano, Rel. Caputo (informazione provvisoria) Leggi l'ordinanza di rimessione Con ordinanza n. 36748/2022 (che può leggersi in allegato), la V Sezione penale della Corte di cassazione ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite perché componessero il contrasto giurisprudenziale in ordine alla seguente questione «Se la riformulazione dell'art. 132 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, riguardante il reato di abusiva attività finanziaria, ad opera dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, abbia comportato l'abrogazione tacita della previsione di cui all'art. 39 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha stabilito il raddoppio delle …
Leggi di più… - 4. “MONETE VIRTUALI” E VALUTE VIRTUALI: DISTINZIONI LINGUISTICHE E RICADUTE PENALISTICHE SULLA FATTISPECIE DI ABUSIVA EMISSIONE DI MONETA ELETTRONICAAdmin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 29 novembre 2024
- 5. Indennità di maternità: conta il congedo, non la domandaRedazione · https://ildiritto.it/ · 7 aprile 2026
41-bis, la Cassazione: basta il rischio di riprendere i legami La proroga del regime detentivo speciale previsto dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario può essere giustificata anche senza la prova di collegamenti attuali con l'organizzazione criminale. È sufficiente accertare, in chiave preventiva, che permanga la possibilità per il detenuto di ristabilire rapporti con il sodalizio di appartenenza. Lo ha ribadito la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21913 del 2026, precisando che il semplice trascorrere del tempo e una condotta carceraria regolare non comportano automaticamente il venir meno della pericolosità. Il caso esaminato Il detenuto, …
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/05/2024, n. 15130Provvedimento: Numero registro generale 15340/2023 Numero sezionale 77/2024 Numero di raccolta generale 15130/2024 Data pubblicazione 29/05/2024 Oggetto R E P U B B L I C A I T A L I A N A Mutuo bancario - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO interessi - tasso fisso L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E - ammortamento «alla francese» - Trib. SEZIONI UNITE CIVILI Salerno - rinvio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: pregiudiziale ex art. PASQUALE D'ASCOLA - Presidente Aggiunto - 363-bis c.p.c. – FELICE MANNA - Presidente di Sezione - contraddittorio preventivo - validità ETTORE CIRILLO - Presidente di Sezione - del contratto - UMBERTO LUIGI CESARE G. SCOTTI - Consigliere - oggetto - …Leggi di più...
- esclusione·
- piano di ammortamento "alla francese"·
- rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c·
- omessa indicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi·
- nullità dell'ordinanza e inammissibilità del rinvio·
- ragioni·
- mutuo bancario·
- contraddittorio preventivo·
- conseguenze·
- mancanza·
- nullità·
- mutuatario·
- impugnazioni civili·
- interessi·
- procedimento
- 2. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/04/2023, n. 17615Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari nel procedimento nei confronti di: MB ZU TO, nato a [...], il [...] avverso l'ordinanza del 02/12/2021 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Angelo Caputo; Penale Sent. Sez. U Num. 17615 Anno 2023 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 23/02/2023 udito in udienza camerale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza …Leggi di più...
- raddoppio delle pene previsto dall'art. 39 legge n. 262 del 2005·
- applicabilità·
- esclusione·
- banche e istituti di credito o risparmio
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2022, n. 8472Provvedimento:Leggi di più...
SENTENZA sul ricorso 8301-2018 proposto da: FALLIMENTO N. 712/2013 CONSORZIO DI GARANZIA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L., in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 28, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO FESTA, che lo rappresenta e difende; Civile Sent. Sez. U Num. 8472 Anno 2022 Presidente: SPIRITO ANGELO Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO Data pubblicazione: 15/03/2022 Ric. 2018 n. 08301 sez. SU - ud. 08-02-2022 -2- - ricorrente - contro FALLIMENTO ZENITH S.P.A. (già GRECI GEREMIA & FIGLI S.P.A.), in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell'avvocato MARIO NUZZO, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE CALANDRUCCIO; - controricorrente - avverso il decreto n. 484/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata … - nullità testuale o virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c·
- esclusione·
- fondamento·
- fideiussione prestata in favore di un proprio associato·
- nullita' del contratto·
- contratti in genere·
- invalidita'
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/11/2019, n. 28314Provvedimento: 28314-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - Contratti d'investimento - AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione - Nullità di protezione Ud. 09/04/2019 - ROBERTA VIVALDI - Presidente Sezione - PU -Consigliere - LUCIA TRIA R.G.N. 3225/2014 ANDREA SCALDAFERRI Rep. - Consigliere - 404.28314 CO DE STEFANO - Consigliere - MARIA ACIERNO - Rel. Consigliere - ALBERTO GIUSTI -- Consigliere - ALDO CARRATO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3225-2014 proposto da: ET CO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, …Leggi di più...
- intermediazione finanziaria·
- conseguenze·
- condizioni·
- ammissibilità·
- nullità per difetto di forma scritta·
- deducibilità da parte del solo investitore·
- eccezione di buona fede dall’intermediario·
- contratto quadro·
- operatività in suo favore degli effetti sostanziali e processuali dell'accertamento·
- contratti di borsa
- 5. Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6417Provvedimento: CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 3711/2021 All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 ore 11:50 Presidente Dott. LB TI Consigliere Relatore Dott. GI RO Consigliere Dott. Domenica Capezzera Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr……………………………….. Chiamata la causa Appellante/i Parte_1 Avv. FORTE BRUNO Avv. Cuozzo presente in sostituzione Parte_2 Avv. FORTE BRUNO Appellato/i CP_1 Avv. ROMEO CHRISTIAN Avv. Parisi presente in sostituzione Avv. DAMINELLI SIMONA Avv. PESENTI MARCO Avv. TOFFOLETTO ALBERTO Avv. LETTENMAYER FLORA CP_2 Avv. CIPOLLA LUCIANA CP_3 Avv. FERRI LUCIA Avv. Nebuloso presente in …Leggi di più...
- art. 1283 c.c.·
- art. 1815 c.c.·
- mutuo fondiario·
- opposizione all'esecuzione immobiliare·
- nullità parziale contratto·
- usura·
- capitalizzazione trimestrale interessi·
- mutuo di scopo·
- art. 615 c.p.c.·
- onere della prova
Versioni del testo
- Titolo I : Attuazione della direttiva 2008/48/ce relativa ai contratti di credito ai consumatori
- Articolo 1Art. 1. Modifiche al testo unico bancario 1. Il capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , e' sostituito dal seguente:
"Capo II
Credito ai consumatori
Art. 121.
Definizioni
1. Nel presente capo, l'espressione:
a) " Codice del consumo " indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ;
b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
e) "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore e' a conoscenza;
f) "finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtu' di un contratto di credito;
h) "intermediario del credito" indica gli agenti in attivita' finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attivita' commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attivita' previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attivita':
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di credito concessa;
l) "supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, stabilisce le modalita' di calcolo del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del credito.
Art. 122.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso piu' contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto di cui all' articolo 1677 del codice civile ;
c) finanziamenti nei quali e' escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore e' tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle somme;
e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprieta' su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , e successive modificazioni, purche' il finanziatore partecipi all'operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorita' giudiziaria o a un'altra autorita' prevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non e' obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
m) contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento la proprieta' della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalita' di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni piu' favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
o) contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies.
2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate debba avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123, comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, ((125-octies)) .
3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo 125-ter, commi da 1 a 4.
4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita' agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli 124, ((comma 5, 124-bis)) , 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR.
5. I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.
Art. 123.
Pubblicita'
1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del consumo , gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano le seguenti informazioni di base, in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo:
a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o variabile, e le spese comprese nel costo totale del credito;
b) l'importo totale del credito;
c) il TAEG;
d) l'esistenza di eventuali servizi accessori necessari per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni pubblicizzate, qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in quanto non determinabili in anticipo;
e) la durata del contratto, se determinata;
f) se determinabile in anticipo, l'importo totale dovuto dal consumatore, nonche' l'ammontare delle singole rate.
2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalita' della loro divulgazione.
Art. 124.
Obblighi precontrattuali
1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall'intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che puo' essere allegato al modulo.
3. Se il contratto di credito e' stato concluso, su richiesta del consumatore, usando un mezzo di comunicazione a distanza che non consente di fornire le informazioni di cui al comma 1, il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo la conclusione del contratto di credito.
4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2, e' fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di credito, salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito, al momento della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.
5. Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di piu' contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), e' comunque specificato se la validita' dell'offerta e' condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti.
((6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti dal presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazioni precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino la disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.))
7. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con riferimento a:
a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita' di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;
b) le modalita' e la portata dei chiarimenti da fornire al consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi congiuntamente;
c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare nei casi di: comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate in conto corrente; dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalita' agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che operano a titolo accessorio.
Art. 124-bis.
Verifica del merito creditizio
1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
2. Se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore aggiorna le informazioni finanziarie di cui dispone riguardo al consumatore e valuta il merito creditizio del medesimo prima di procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni attuative del presente articolo.
Art. 125.
Banche dati
1. I gestori delle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione europea alle proprie banche dati a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori abilitati nel territorio della Repubblica. Il CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni di accesso, al fine di garantire il rispetto del principio di non discriminazione.
2. Se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati.
3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma.
4. I finanziatori assicurano che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore rettificano prontamente i dati errati.
5. I finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacita' di accedere al credito.
6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .
Art. 125-bis.
Contratti e comunicazioni
1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto e' consegnata ai clienti.
2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2, 3 e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2.
3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti da concludere per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), il consenso del consumatore va acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.
4. Nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al cliente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, fissa i contenuti e le modalita' di tale comunicazione.
5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.
La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito e' di trentasei mesi.
8. Il contratto e' nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su:
a) il tipo di contratto;
b) le parti del contratto;
c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso.
9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore non puo' essere tenuto a restituire piu' delle somme utilizzate e ha facolta' di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicita' prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.
Art. 125-ter.
Recesso del consumatore
1. Il consumatore puo' recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine e' calcolato secondo l' articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo .
2. Il consumatore che recede:
a) ne da' comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione secondo le modalita' prescelte nel contratto tra quelle previste dall' articolo 64, comma 2, del Codice del consumo ;
b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.
3. Il finanziatore non puo' pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).
4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo e' presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.
5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati dal presente capo non si applicano gli articoli 64 , 65 , 66 , 67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo .
Art. 125-quater.
Contratti a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 125-ter, nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalita' e senza spese. Il contratto puo' prevedere un preavviso non superiore a un mese.
2. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:
a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove cio' non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.
Art. 125-quinquies.
Inadempimento del fornitore
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all' articolo 1455 del codice civile .
2. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate gia' pagate, nonche' ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato gia' versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, puo' chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalita' e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2.
4. I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.
Art. 125-sexies.
Rimborso anticipato
1. Il consumatore puo' rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito.
L'indennizzo non puo' superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non puo' superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.
3. L'indennizzo di cui al comma 2 non e' dovuto:
a) se il rimborso anticipato e' effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro.
Art. 125-septies.
Cessione dei crediti
1. In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga al disposto dell' articolo 1248 del codice civile .
2. Il consumatore e' informato della cessione del credito, a meno che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei confronti del consumatore. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, individua le modalita' con cui il consumatore e' informato.
Art. 125-octies.
Sconfinamento
1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilita' che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano le disposizioni del capo I.
2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica senza indugio al consumatore, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:
a) lo sconfinamento;
b) l'importo interessato;
c) il tasso debitore;
d) le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.
3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, detta disposizioni di attuazione del comma 2, con riferimento:
a) al termine di invio della comunicazione;
b) ai criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento.
Art. 125-novies.
Intermediari del credito
1. L'intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri poteri e in particolare se lavori a titolo esclusivo con uno o piu' finanziatori oppure a titolo di mediatore.
2. Il consumatore e' informato dell'eventuale compenso da versare all'intermediario del credito per i suoi servizi. Il compenso e' oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario del credito su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito.
3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR.
Art. 126.
Riservatezza delle informazioni
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , i casi in cui le comunicazioni previste dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2, lettera b), non sono effettuate in quanto vietate dalla normativa comunitaria o contrarie all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.".
(1)
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 . I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto". - Articolo 2Art. 2. Modifiche all'articolo 67 del Codice del consumo 1. All' articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 , il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il contratto di credito collegato ai sensi dell' articolo 121, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o servizi disciplinato dal presente titolo conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione.».
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 67, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ( Codice del consumo , a norma dell' art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., come sostituito dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 67 (Ulteriori obbligazioni delle parti). - 1.
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore e' tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalita' ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non puo' comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all'ufficio postale accettante o allo spedizioniere.
2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrita' del bene da restituire e' condizione essenziale per l'esercizio del diritto di recesso. E' comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza.
3. Le sole spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente art. sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto.
4. Se il diritto di recesso e' esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista e' tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista e' venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato.
5. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso.
6. Il contratto di credito collegato ai sensi dell' art. 121, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 , si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o servizi disciplinato dal presente titolo conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione.».