Articolo 12 del Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32
Articolo 11Articolo 13
Versione
9 febbraio 1995
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Versione
24 giugno 1995
Art. 12. Disposizioni in materia fiscale (( 1. L'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 , e successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti ivi indicati che, oltre a presentare requisiti fissati dalle dicisioni della Commissione delle Comunita' europee del 9 dicembre 1992 e del 1 marzo 1995 per l'applicazione residuale della legge 1 marzo 1986, n. 64 , siano divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993, ancorche' alla stessa data non siano intervenuti le occorrenti autorizzazionio licenze; l'agevolazione di cui all' articolo 14, comma 5, della legge 1 marzo 1986, n. 64 , resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria entro la suddetta data. L'agevolazione di cui all' articolo 14, comma 4, della legge 1 marzo 1986, n. 64 , e' applicabile agli utili dichiarati entro il31 dicembre 1993. )) 2. I finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita' devono, in ogni caso, essere comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'esecuzione dei relativi lavori.
Entrata in vigore il 24 giugno 1995
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