Art. 19. Trasferimento delle attivita' residue alle amministrazioni competenti 1. Le materie gia' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e trasferite in via temporanea dal commissario liquidatore dell'Agenzia al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell' articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni e integrazioni, sono definitivamente attribuite alle amministrazioni competenti per materia, individuate secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. E' attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, la materia degli incentivi per opere private riguardanti le attivita' turistico-alberghiere, ivi comprese le attivita' creditizie.
3. E' attribuito al Ministero del tesoro il pacchetto azionario prestato dalla societa' Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto.
4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le seguenti materie: incentivi per opere private e connesse attivita' creditizie per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti speciali promozionali e connesse attivita' creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.
5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e osserva le procedure di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del commissario ad acta e per non piu' di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all' articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. ((7)) 6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, definisce e trasferisce loro le opere e le attivita', di cui ai commi 4 e 5 rientranti nelle competenze regionali.
7. Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici le seguenti materie: concessioni chiuse, "dichiarate chiuse" trasferite alle regioni o gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti opere pubbliche fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di indagini della Gestione separata di cui all' articolo 5 della legge 1 marzo 1986, n. 64 ; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa per il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta; contributi per la ricostruzione di case danneggiate dal terremoto dell'Irpinia del 1962, ivi comprese le attivita' creditizie.
8. Sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le seguenti materie: ridefinizione dei contributi agricoli unificati; incentivi per opere private nel campo dell'istruzione professionale.
9. L'identificazione delle ulteriori residue materie e relative amministrazioni competenti, ai fini di quanto disposto dal comma 1, si effettua con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente.
-------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 5 maggio 2015, n. 51 , convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015 n. 91 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all' articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , e successive modificazioni, e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. [...] Le relazioni di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle Camere".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze e le funzioni attribuite da norme di legge al commissario ad acta di cui all' articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1".
2. E' attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, la materia degli incentivi per opere private riguardanti le attivita' turistico-alberghiere, ivi comprese le attivita' creditizie.
3. E' attribuito al Ministero del tesoro il pacchetto azionario prestato dalla societa' Terme Stabiane a garanzia del mutuo ottenuto.
4. Sono attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali le seguenti materie: incentivi per opere private e connesse attivita' creditizie per i miglioramenti fondiari, ivi compresi quelli di bonifica e montani, per l'assistenza tecnica in agricoltura, la valorizzazione dei prodotti agricoli, la pesca, progetti speciali promozionali e connesse attivita' creditizie nei campi delle opere private del Mezzogiorno interno, della forestazione produttiva, dell'agrumicoltura, della zootecnia e della commercializzazione dei prodotti agricoli; le azioni organiche promozionali agricole.
5. Per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui al comma 4, nonche' per quelli trasferiti dal commissario liquidatore ai sensi dell' articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvede mediante un commissario ad acta, riferendo trimestralmente al CIPE sul suo operato. Il commissario ad acta esercita i poteri e osserva le procedure di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni e integrazioni. Gli oneri per i compensi del commissario ad acta e per non piu' di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto, da definire con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico della quota del fondo di cui all' articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni e integrazioni; assegnata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. ((7)) 6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, definisce e trasferisce loro le opere e le attivita', di cui ai commi 4 e 5 rientranti nelle competenze regionali.
7. Sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici le seguenti materie: concessioni chiuse, "dichiarate chiuse" trasferite alle regioni o gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti opere pubbliche fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di indagini della Gestione separata di cui all' articolo 5 della legge 1 marzo 1986, n. 64 ; contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa per il Mezzogiorno o della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta; contributi per la ricostruzione di case danneggiate dal terremoto dell'Irpinia del 1962, ivi comprese le attivita' creditizie.
8. Sono attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le seguenti materie: ridefinizione dei contributi agricoli unificati; incentivi per opere private nel campo dell'istruzione professionale.
9. L'identificazione delle ulteriori residue materie e relative amministrazioni competenti, ai fini di quanto disposto dal comma 1, si effettua con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro competente.
-------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 5 maggio 2015, n. 51 , convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015 n. 91 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Al fine di razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue nelle regioni del Mezzogiorno, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi alluvionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la gestione commissariale di cui all' articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , e successive modificazioni, e' soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e direzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. [...] Le relazioni di cui al citato articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 32 del 1995 sono trasmesse anche alle Camere".
Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Dall'entrata in vigore del presente decreto, le competenze e le funzioni attribuite da norme di legge al commissario ad acta di cui all' articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 , si intendono riferite agli uffici del Ministero di cui al comma 1".