Articolo 15 del Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32
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9 febbraio 1995
Art. 15. Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. 1. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 , l'indagine sullo stato di attuazione degli interventi compresi nei programmi triennali e nei piani di attuazione approvati dal CIPE e' compiuta dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, il quale identifica gli interventi i cui lavori non risultino ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993, ovvero gli interventi le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso alla data del 30 settembre 1993, e provvede alla revoca dei finanziamenti ai sensi dell' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 . Conseguentemente il soggetto concedente o appaltante provvede alla rescissione del contratto ai sensi dell' articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 , allegato F.
2. Restano comunque salve le revoche dei finanziamenti relativi agli interventi di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 , e successive modificazioni ed integrazioni, gia' deliberate dal CIPE ai sensi dell' articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 , in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1993, n. 493 , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 .
Entrata in vigore il 9 febbraio 1995
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