Art. 3.
La norma di cui al punto 2, secondo comma, dell'articolo 6 delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, quale risulta modificato con l'art. 1 del presente decreto, ha effetto dall'11 settembre 1976.
La norma di cui al punto 2, secondo comma, dell'articolo 6 delle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, quale risulta modificato con l'art. 1 del presente decreto, ha effetto dall'11 settembre 1976.