Art. 1.
Alle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
1) Nell'art. 1, punto 4, le parole: " articoli 24 , 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133 " sono sostituite dalle seguenti: "articoli 152, 165 e 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ". La nota (4) in calce allo stesso articolo e' soppressa.
2) L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
"Agli effetti doganali, fuori dei casi disciplinati dai regolamenti delle Comunita' europee e sempreche' non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni od accordi internazionali, si considera come Paese di origine delle merci quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subito l'ultima sostanziale trasformazione industriale".
3) Il punto 2 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
"Quando dopo la data indicata nel precedente punto 1 interviene una variazione del dazio, l'importatore puo' chiedere l'applicazione del dazio piu' favorevole purche' la merce non sia stata gia' lasciata alla libera disponibilita' dell'importatore stesso. La domanda deve contenere l'indicazione dell'aliquota daziaria richiesta.
La facilitazione di cui al precedente comma non si applica ai prelievi agricoli ed alle altre imposizioni previste nell'ambito della politica agricola comune e nell'ambito dei regimi specifici applicabili, a norma dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli".
4) Dopo l'art. 11 e' inserito il seguente art. 11-bis:
"Le misure antidumping o compensative, sia provvisorie sia definitive, istituite dalla commissione delle Comunita' europee in base alla raccomandazione della commissione medesima n. 77/329/ CECA in data 15 aprile 1977, e successive modificazioni, sono adottate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Quando le misure antidumping o compensative, comprese quelle adottate in applicazione del regolamento n. 459/68/CEE del consiglio delle Comunita' europee in data 5 aprile 1968, e successive modificazioni, consistono nell'imposizione dell'obbligo di garantire il pagamento di un dazio provvisorio, la garanzia deve essere prestata mediante deposito in contanti delle relative somme; in tale caso non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 87 e 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ".
5) L'art. 13 e' sostituito dal seguente:
"Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocita', gli oggetti destinati:
a) all'uso ufficiale delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari;
b) all'uso personale ed esclusivo degli agenti diplomatici accreditati in Italia e dei funzionari consolari stranieri autorizzati ad esercitare la loro funzione in Italia, nonche' dei loro familiari conviventi;
c) all'uso personale ed esclusivo dei cittadini stranieri impiegati in Italia nei servizi amministrativi e tecnici delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' dei loro familiari conviventi, limitatamente agli oggetti importati in occasione della loro prima immissione in funzione.
Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, stabilisce i limiti e le modalita' di applicazione del precedente comma e, nel quadro degli accordi con i singoli Paesi concernenti le relazioni diplomatiche e consolari, puo' a condizione di reciprocita' estendere l'esenzione di cui al punto c) agli oggetti diversi da quelli importati in occasione della prima immissione in funzione nonche' prevedere, per gli oggetti ammessi alla franchigia in base alle disposizioni del presente articolo, il mantenimento della franchigia stessa in caso di cessione a terzi che comporti la cessazione della destinazione agevolata".
6) L'art. 15 e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) numero 754/76 adottato dal consiglio delle Comunita' europee il 25 marzo 1976, le merci delle quali risulti comprovata l'origine italiana o che presentino caratteristiche proprie della produzione italiana sono ammesse all'importazione definitiva senza il pagamento dei diritti di confine diversi da quelli contemplati nel predetto regolamento.
L'esenzione e' accordata alle condizioni indicate nel primo comma dell'art. 8, nell'art. 9 e nel secondo comma dell'art. 10 del suddetto regolamento, considerando i richiami al territorio doganale della Comunita' come riferiti al territorio doganale della Repubblica".
7) L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di reintroduzione in esenzione da diritti di confine di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o ad abbuono di diritti devono essere rimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni od agli abbuoni usufruiti.
Nel caso di variazione o di nuova istituzione di diritti di confine diversi da quelli contemplati nel regolamento richiamato nel precedente articolo sono dovuti i maggiori tributi derivanti dall'applicazione delle norme in vigore al momento indicato nell'art. 6, ultimo comma, delle presenti disposizioni, ancorche' le merci non siano state ammesse a restituzione o ad abbuono dei predetti tributi all'atto dell'esportazione.
Il capo della circoscrizione doganale puo' consentire, se le circostanze lo giustificano, la reintroduzione in esenzione da diritti di confine di merci precedentemente esportate a scarico di temporanea importazione per lavorazione; in tal caso devono essere pagati i diritti di confine e gli interessi di mora che sarebbero stati riscossi alla data della riesportazione se le merci stesse fossero state importate definitivamente. Ove la riesportazione sia avvenuta prima della temporanea importazione a termine dell'art. 187, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , devono essere pagati i diritti di confine gia' abbuonati sulle merci temporaneamente importate".
8) Nel primo comma dell'art. 17 le parole: "costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247 " sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'art. 221 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ".
9) L'art. 18 e' sostituito dal seguente:
"Le norme dei regolamenti comunitari che, ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune, disciplinano la determinazione del valore in dogana delle merci importate si osservano anche nei casi di importazione di merci per le quali detta tariffa non e' applicabile; in tali casi, se le merci soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea ovvero si trovano in libera pratica conformemente al trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, i richiami al territorio doganale della Comunita' contenuti nei predetti regolamenti si considerano riferiti al territorio doganale della Repubblica".
10) L'art. 35 e' sostituito dal seguente:
"Le dichiarazioni degli operatori dirette a conferire una destinazione doganale alle merci debbono essere redatte in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze, sentito l'Istituto centrale di statistica, sulla base della nomenclatura e delle altre indicazioni statistiche stabilite con i regolamenti delle Comunita' europee".
11) Nel quinto comma dell'art. 45 sono soppresse le parole "limitatamente ai primi centottanta giorni di giacenza".
12) Gli articoli 3, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47 e 48 sono abrogati.
Alle disposizioni preliminari della tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana approvate con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
1) Nell'art. 1, punto 4, le parole: " articoli 24 , 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133 " sono sostituite dalle seguenti: "articoli 152, 165 e 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ". La nota (4) in calce allo stesso articolo e' soppressa.
2) L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
"Agli effetti doganali, fuori dei casi disciplinati dai regolamenti delle Comunita' europee e sempreche' non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni od accordi internazionali, si considera come Paese di origine delle merci quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subito l'ultima sostanziale trasformazione industriale".
3) Il punto 2 dell'art. 6 e' sostituito dal seguente:
"Quando dopo la data indicata nel precedente punto 1 interviene una variazione del dazio, l'importatore puo' chiedere l'applicazione del dazio piu' favorevole purche' la merce non sia stata gia' lasciata alla libera disponibilita' dell'importatore stesso. La domanda deve contenere l'indicazione dell'aliquota daziaria richiesta.
La facilitazione di cui al precedente comma non si applica ai prelievi agricoli ed alle altre imposizioni previste nell'ambito della politica agricola comune e nell'ambito dei regimi specifici applicabili, a norma dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli".
4) Dopo l'art. 11 e' inserito il seguente art. 11-bis:
"Le misure antidumping o compensative, sia provvisorie sia definitive, istituite dalla commissione delle Comunita' europee in base alla raccomandazione della commissione medesima n. 77/329/ CECA in data 15 aprile 1977, e successive modificazioni, sono adottate con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
Quando le misure antidumping o compensative, comprese quelle adottate in applicazione del regolamento n. 459/68/CEE del consiglio delle Comunita' europee in data 5 aprile 1968, e successive modificazioni, consistono nell'imposizione dell'obbligo di garantire il pagamento di un dazio provvisorio, la garanzia deve essere prestata mediante deposito in contanti delle relative somme; in tale caso non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 87 e 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ".
5) L'art. 13 e' sostituito dal seguente:
"Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocita', gli oggetti destinati:
a) all'uso ufficiale delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari;
b) all'uso personale ed esclusivo degli agenti diplomatici accreditati in Italia e dei funzionari consolari stranieri autorizzati ad esercitare la loro funzione in Italia, nonche' dei loro familiari conviventi;
c) all'uso personale ed esclusivo dei cittadini stranieri impiegati in Italia nei servizi amministrativi e tecnici delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' dei loro familiari conviventi, limitatamente agli oggetti importati in occasione della loro prima immissione in funzione.
Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, stabilisce i limiti e le modalita' di applicazione del precedente comma e, nel quadro degli accordi con i singoli Paesi concernenti le relazioni diplomatiche e consolari, puo' a condizione di reciprocita' estendere l'esenzione di cui al punto c) agli oggetti diversi da quelli importati in occasione della prima immissione in funzione nonche' prevedere, per gli oggetti ammessi alla franchigia in base alle disposizioni del presente articolo, il mantenimento della franchigia stessa in caso di cessione a terzi che comporti la cessazione della destinazione agevolata".
6) L'art. 15 e' sostituito dal seguente:
"Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) numero 754/76 adottato dal consiglio delle Comunita' europee il 25 marzo 1976, le merci delle quali risulti comprovata l'origine italiana o che presentino caratteristiche proprie della produzione italiana sono ammesse all'importazione definitiva senza il pagamento dei diritti di confine diversi da quelli contemplati nel predetto regolamento.
L'esenzione e' accordata alle condizioni indicate nel primo comma dell'art. 8, nell'art. 9 e nel secondo comma dell'art. 10 del suddetto regolamento, considerando i richiami al territorio doganale della Comunita' come riferiti al territorio doganale della Repubblica".
7) L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di reintroduzione in esenzione da diritti di confine di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o ad abbuono di diritti devono essere rimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni od agli abbuoni usufruiti.
Nel caso di variazione o di nuova istituzione di diritti di confine diversi da quelli contemplati nel regolamento richiamato nel precedente articolo sono dovuti i maggiori tributi derivanti dall'applicazione delle norme in vigore al momento indicato nell'art. 6, ultimo comma, delle presenti disposizioni, ancorche' le merci non siano state ammesse a restituzione o ad abbuono dei predetti tributi all'atto dell'esportazione.
Il capo della circoscrizione doganale puo' consentire, se le circostanze lo giustificano, la reintroduzione in esenzione da diritti di confine di merci precedentemente esportate a scarico di temporanea importazione per lavorazione; in tal caso devono essere pagati i diritti di confine e gli interessi di mora che sarebbero stati riscossi alla data della riesportazione se le merci stesse fossero state importate definitivamente. Ove la riesportazione sia avvenuta prima della temporanea importazione a termine dell'art. 187, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , devono essere pagati i diritti di confine gia' abbuonati sulle merci temporaneamente importate".
8) Nel primo comma dell'art. 17 le parole: "costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247 " sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'art. 221 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ".
9) L'art. 18 e' sostituito dal seguente:
"Le norme dei regolamenti comunitari che, ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune, disciplinano la determinazione del valore in dogana delle merci importate si osservano anche nei casi di importazione di merci per le quali detta tariffa non e' applicabile; in tali casi, se le merci soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea ovvero si trovano in libera pratica conformemente al trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, i richiami al territorio doganale della Comunita' contenuti nei predetti regolamenti si considerano riferiti al territorio doganale della Repubblica".
10) L'art. 35 e' sostituito dal seguente:
"Le dichiarazioni degli operatori dirette a conferire una destinazione doganale alle merci debbono essere redatte in conformita' alle direttive emanate dal Ministero delle finanze, sentito l'Istituto centrale di statistica, sulla base della nomenclatura e delle altre indicazioni statistiche stabilite con i regolamenti delle Comunita' europee".
11) Nel quinto comma dell'art. 45 sono soppresse le parole "limitatamente ai primi centottanta giorni di giacenza".
12) Gli articoli 3, 4, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47 e 48 sono abrogati.