Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542
Articolo 6Articolo 8
Versione
18 marzo 1995
Art. 7. Vigilanza e controlli 1. La vigilanza sulle apparecchiature R.M. e' demandata all'unita' sanitaria locale.
2. Accertamenti ispettivi per verificare la conformita' della installazione e dell'uso delle apparecchiature alle prescrizioni possono essere effettuati in ogni tempo dal Ministero, nonche' dall'Istituto superiore di sanita' e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nel lavoro anche su richiesta del Ministero stesso, della regione o provincia autonoma.
3. L'accertata violazione delle prescrizioni puo' comportare la sospensione temporanea o la revoca dell'autorizzazione.
Entrata in vigore il 18 marzo 1995
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