Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542
Articolo 3Articolo 5
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18 marzo 1995
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Versione
21 agosto 2016
Art. 4. Collocazione delle apparecchiature R.M. 1. La collocazione delle apparecchiature R.M. soggette ad autorizzazione deve rispettare i seguenti criteri:
a) adeguamento alla domanda di prestazione attuale o prevista secondo quanto stabilito dalla programmazione sanitaria della regione o della provincia autonoma;
b) integrazione con strutture specialistiche gia' esistenti finalizzata al loro utilizzo multi-specialistico di diagnostica mediante immagini o mono-specialistico limitatamente a unita' autonome di diagnosi e cura di elevata qualificazione cardiologica e/o cardiochirurgica, neurologica e/o neurochirurgica; ospedali specializzati ortopedico-traumatologici.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2016, N. 113, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2016, N. 160)) .
Entrata in vigore il 21 agosto 2016
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