Articolo 12 del Regolamento di attuazione della L. 8 gennaio 1979, n. 8
Articolo 11Articolo 13
Regolamento di attuazione della L. 8 gennaio 1979, n. 8
Articolo 12 del Regolamento di attuazione della L. 8 gennaio 1979, n. 8Abrogato
Versione 8 maggio 1981
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Versione 25 giugno 2008
Art. 12. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))
Entrata in vigore il 25 giugno 2008
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/10/2007, n. 21067
Massima: Le disposizioni dettate per l'impiego di artisti stranieri extracomunitari dalla legge 8 gennaio 1979 n. 8, dal relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. n. 179 del 1981 e dal d.lgs. 286 del 1998 recante il testo unico sull'immigrazione non contengono norme speciali di deroga alla disciplina stabilita dalla legge n. 230 del 1962 in tema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, alla quale è assoggettato il rapporto instaurato con i predetti lavoratori extracomunitari, anche in base al generale principio di parità di trattamento con i lavoratori italiani.
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deroga da parte della legge n. 8 del 1979 e del d.lgs. n. 286 del 1998·
disciplina di cui alla legge n. 230 del 1962·
applicabilità·
rapporto di lavoro di artisti stranieri extracomunitari·
esclusione·
lavoro subordinato·
costituzione del rapporto·
a tempo determinato·
durata del rapporto·
lavoro
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