Articolo 1 del Decreto-legge 6 settembre 1996, n. 464
Articolo 2
Decreto-legge 6 settembre 1996, n. 464
Articolo 1 del Decreto-legge 6 settembre 1996, n. 464
Versione 9 settembre 1996
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Versione 9 novembre 1996
Art. 1. DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 652
Entrata in vigore il 9 novembre 1996
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/1997, n. 9104
Provvedimento: […] A tale principio non contraddice la disposizione dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 464, conseguente alla sentenza n. 131 del 1996 della Corte costituzionale, che si limita a disciplinare la situazione in cui, a causa della nuova previsione di incompatibilità derivante da tale sentenza, debba essere accolta la dichiarazione di ricusazione del giudice attualmente chiamato a giudicare, sia in primo sia in secondo grado" (Cass., sez. […]
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sussistenza·
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corte di cassazione·
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retroattività
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