Articolo 6 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 21
Articolo 5
Versione
10 marzo 2010
Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 10 marzo 2010
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente