Articolo 11 - Convenzione della Legge 12 luglio 2022, n. 93
Articolo 10Articolo 12
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19 luglio 2022
Articolo 11

Ricerca, sviluppo e monitoraggio

1. Nella misura delle loro possibilita', le parti incoraggiano e/o intraprendono, a livello nazionale e internazionale, le opportune attivita' di ricerca, sviluppo, monitoraggio e cooperazione riguardanti gli inquinanti organici persistenti, le eventuali alternative e i potenziali inquinanti organici persistenti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) fonti ed emissioni nell'ambiente;
b) presenza, livelli e tendenze negli esseri umani e nell'ambiente;
c) propagazione, destino e trasformazione nell'ambiente;
d) effetti sulla salute umana e sull'ambiente;
e) impatto culturale e socioeconomico;
f) riduzione e/o eliminazione delle emissioni;
g) metodologie armonizzate per la realizzazione di inventari delle fonti di produzione e tecniche analitiche di misurazione delle emissioni.
2. Nello svolgimento delle attivita' di cui al paragrafo 1, le parti, nella misura delle loro possibilita':

a) sostengono e sviluppano ulteriormente, ove opportuno, i programmi, le reti e le organizzazioni internazionali aventi come obiettivo la definizione, la realizzazione, la valutazione e il finanziamento di attivita' di ricerca, raccolta e monitoraggio dei dati, tenendo conto dell'esigenza di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi;
b) sostengono le attivita' nazionali e internazionali dirette a rafforzare le capacita' nazionali di ricerca scientifica e tecnica, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e nei paesi ad economia in transizione, e a promuovere l'accesso ai dati e alle analisi ed il loro scambio;
c) tengono conto dei problemi e delle esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi ad economia in transizione, soprattutto in materia di risorse finanziarie e tecniche, e cooperano per migliorare la loro capacita' di partecipare alle attivita' di cui alle lettere a) e b);
d) intraprendono attivita' di ricerca dirette ad attenuare gli effetti degli inquinanti organici persistenti sulla capacita' riproduttiva;
e) rendono tempestivamente e regolarmente accessibili al pubblico i risultati delle attivita' di ricerca, sviluppo e monitoraggio di cui al presente paragrafo;
f) promuovono e/o attuano la cooperazione in materia di archiviazione e gestione dei dati derivanti dalle attivita' di ricerca, sviluppo e monitoraggio.

Entrata in vigore il 19 luglio 2022
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