Articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411
Articolo 3Articolo 5
Versione
10 ottobre 1987
>
Versione
2 settembre 2000
>
Versione
6 febbraio 2015
>
Versione
13 gennaio 2016
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 17 DICEMBRE 2015, N. 207))
Entrata in vigore il 13 gennaio 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente