Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1977, n. 683
Articolo 3Articolo 5
Versione
23 settembre 1977
Art. 4.
L' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878 , e' sostituito dal seguente:
"La regione esercita le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato nelle materie attinenti all'edilizia economica e popolare o comunque sovvenzionata.
Restano salve le competenze del Ministero della difesa in materia di costruzione ed assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti dell'amministrazione militare per esigenze di servizio.
Nulla e' innovato per quanto concerne la erogazione di mutui da parte di istituti pubblici non aventi carattere regionale per il finanziamento di opere pubbliche".
Entrata in vigore il 23 settembre 1977
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