Articolo 77 del Regolamento del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270
Articolo 76Articolo 78
Versione
11 febbraio 1925

Art. 77.

La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali anticipa alle singole Casse provinciali ed interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione le somme necessarie al pagamento dei sussidi ed alle spese di gestione, con le norme amministrative e contabili da stabilirsi dal Comitato speciale per la disoccupazione.

Entrata in vigore il 11 febbraio 1925