Art. 45.
Il datore di lavoro e' obbligato a rilasciare, su richiesta dell'assicurato, all'atto del licenziamento, un certificato contenente le seguenti indicazioni:
a) numero di iscrizione dell'assicurato sul libro matricola;
b) cognome, nome, paternita', eta' dell'assicurato;
c) mansioni alle quali l'assicurato venne adibito durante
la sua occupazione;
d) ammontare della retribuzione corrisposta all'assicurato;
e) data d'inizio del rapporto di lavoro;
f) data del licenziamento;
g) motivo del licenziamento;
h) indennita' di licenziamento eventualmente corrisposta;
i) numero della tessera consegnata all'assicurato all'atto
del licenziamento e numero dei versamenti che sulla
medesima figurano eseguiti.
Il datore di lavoro dovra' inoltre fornire agli organi dell'assicurazione, entro cinque giorni dalla richiesta, le informazioni piu' precise che gli fossero domandate intorno ai dati contenuti nel certificato di licenziamento.
Il datore di lavoro, il quale si rifiuti di rilasciare il certificato di licenziamento e non fornisca entro il termine di cinque giorni le informazioni di cui sopra agli organi dell'assicurazione che ne facciano richiesta, e' punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 per ogni assicurato a cui abbia opposto il rifiuto o per cui abbia trascurato l'invio delle informazioni.