Art. 44.
L'assicurato, per essere ammesso al sussidio, dovra' presentare all'organo locale di cui all'art. 75 domanda redatta su un modulo stabilito dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
La domanda dovra' essere corredata:
a) dal certificato di licenziamento compilato a cura del datore
di lavoro, contenente le indicazioni di cui
all'articolo seguente;
b) dall'ultima tessera di assicurazione, al corrente di tutti
i versamenti dei contributi sino alla data del licenziamento.
Nel caso che il licenziamento sia dipendente da infermita' o da invalidita', l'assicurato dovra' allegare alla domanda di sussidio un certificato medico, dal quale risulti che egli ha riacquistato la capacita' lavorativa al mestiere da lui normalmente esercitato o ad un mestiere affine, ovvero ad un mestiere che non richieda i particolari requisiti fisici che sono venuti a mancargli.
In tal caso il sussidio di disoccupazione decorrera' dal giorno di riacquisto di capacita' lavorativa dell'assicurato, fermo restando il periodo di carenza stabilito dal secondo comma dell'art. 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158 .