Articolo 76 del Regolamento del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270
Articolo 75Articolo 77
Regolamento del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270
Articolo 76 del Regolamento del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270
Versione 11 febbraio 1925
Art. 76.
Gli organi incaricati dei servizi di cui ai precedenti articoli hanno diritto per le funzioni che sono loro affidate ad un compenso, la cui misura sara' stabilita dal Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1925
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Giurisprudenza • 1
1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/2003, n. 1732
Provvedimento: […] Ciò risulterebbe dall'art. 44 cit., che subordina l'acquisto del diritto all'indennità alla produzione di un certificato di licenziamento, nonché dall'art. 77 cit., che per le lavorazioni a turno o saltuarie rinvia ad un regolamento. […] I lavoratori soggetti a disoccupazione stagionale o a normali periodi di sospensione erano dunque di regola inclusi nell'assicurazione obbligatoria e, obbligati alla contribuzione, avevano diritto all'indennità per la disoccupazione conseguita a licenziamento a dimissioni, ma non per quella delle stagioni morte o dei periodi di sosta.
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esclusione·
fondamento·
spettanza ai lavoratori a tempo parziale verticale a base annua per i periodi di inattività·
indennità di disoccupazione ordinaria·
contributi e prestazioni·
indennità·
previdenza (assicurazioni sociali)·
assicurazione contro la disoccupazione
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