Articolo 76 del Regolamento del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270
Articolo 75Articolo 77
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11 febbraio 1925

Art. 76.

Gli organi incaricati dei servizi di cui ai precedenti articoli hanno diritto per le funzioni che sono loro affidate ad un compenso, la cui misura sara' stabilita dal Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

Entrata in vigore il 11 febbraio 1925
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