Art. 64.
Il datore di lavoro, il quale attui turni di lavoro o sospenda saltuariamente le lavorazioni della sua industria, e' tenuto a fornire alla Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione tutte le informazioni che concernono l'attuazione dei turni o la saltuarieta' delle lavorazioni, agli effetti delle deliberazioni da prendersi a norma dell'art. 61 del presente regolamento.
Qualora egli rifiuti o tralasci di fornire entro cinque giorni dalla richiesta le informazioni di cui al comma precedente, incorrera' nelle pene previste dall'ultimo comma dell'art. 45 del presente regolamento.