Articolo 64 del Regolamento del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270
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11 febbraio 1925

Art. 64.

Il datore di lavoro, il quale attui turni di lavoro o sospenda saltuariamente le lavorazioni della sua industria, e' tenuto a fornire alla Cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione tutte le informazioni che concernono l'attuazione dei turni o la saltuarieta' delle lavorazioni, agli effetti delle deliberazioni da prendersi a norma dell'art. 61 del presente regolamento.

Qualora egli rifiuti o tralasci di fornire entro cinque giorni dalla richiesta le informazioni di cui al comma precedente, incorrera' nelle pene previste dall'ultimo comma dell'art. 45 del presente regolamento.

Entrata in vigore il 11 febbraio 1925
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