Articolo 52 del Regolamento del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270
Articolo 51Articolo 53
Versione
11 febbraio 1925

Art. 52.

L'assicurato cessera' dal percepire il sussidio:

a) quando sia trascorso il periodo di godimento
previsto dalla legge;

b) quando abbia trovato nuova occupazione;

c) quando abbia rifiutato una occupazione adeguata;

d) quando non abbia adempiuto, senza giustificati motivi,
agli obblighi di cui all'art. 49 per comprovare in ogni momento la continuita' della disoccupazione;

e) quando abbia perduto qualsiasi capacita' al lavoro,
ai sensi dell'art. 17;

f) quando abbia rifiutato o trascurato di adempiere
alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione
professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1925
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