Art. 52.
L'assicurato cessera' dal percepire il sussidio:
a) quando sia trascorso il periodo di godimento
previsto dalla legge;
b) quando abbia trovato nuova occupazione;
c) quando abbia rifiutato una occupazione adeguata;
d) quando non abbia adempiuto, senza giustificati motivi,
agli obblighi di cui all'art. 49 per comprovare in ogni momento la continuita' della disoccupazione;
e) quando abbia perduto qualsiasi capacita' al lavoro,
ai sensi dell'art. 17;
f) quando abbia rifiutato o trascurato di adempiere
alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione
professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67.