Articolo 8 del Regolamento del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270
Articolo 7Articolo 9
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11 febbraio 1925

Art. 8.

L'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, prevista dall' art. 2, n. 7, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158 , riguarda gli associati in partecipazione all'azienda presso la quale prestano la loro opera, e coloro che ricevono come corrispettivo della loro prestazione una parte del prodotto o degli utili in natura o in denaro.

Gli associati in partecipazione od i prestatori d'opera retribuiti con parte del prodotto o degli utili in natura o in denaro, i quali ricevano a titolo di complemento della loro retribuzione un salario o stipendio od altra competenza, debbono essere assicurati contro la disoccupazione sulla base della retribuzione complessiva.

Entrata in vigore il 11 febbraio 1925
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