Art. 8.
L'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, prevista dall' art. 2, n. 7, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158 , riguarda gli associati in partecipazione all'azienda presso la quale prestano la loro opera, e coloro che ricevono come corrispettivo della loro prestazione una parte del prodotto o degli utili in natura o in denaro.
Gli associati in partecipazione od i prestatori d'opera retribuiti con parte del prodotto o degli utili in natura o in denaro, i quali ricevano a titolo di complemento della loro retribuzione un salario o stipendio od altra competenza, debbono essere assicurati contro la disoccupazione sulla base della retribuzione complessiva.