Articolo 73 del Regolamento del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270
Articolo 72Articolo 74
Versione
11 febbraio 1925

Art. 73.

Le sezioni professionali sono amministrate dalla Cassa d'assicurazione presso la quale funzionano, colle norme stabilite dal presente regolamento.

Peraltro, i Comitati degli Istituti di previdenza sociale, la cui cassa d'assicurazione abbia una o piu' sezioni professionali, potranno - su deliberazione del Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione - essere integrati, esclusivamente per quanto riguarda le questioni inerenti al funzionamento delle sezioni medesime, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante degli assicurati per ciascuna delle categorie d'industria cui le sezioni professionali si riferiscono.

Entrata in vigore il 11 febbraio 1925
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