Art. 3.
Si intende per retribuzione tutto cio' che e' corrisposto per compenso dell'opera prestata.
Sono quindi comprese nella retribuzione anche le competenze accessorie al salario o stipendio, come quelle corrisposte a titolo di premio, di cointeressenza, di provvigione, di indennita' per caroviveri e simili, quando non abbiano carattere di rimborso di spese o di elargizioni fatte per una volta tanto, ma facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta.
Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto sono compresi nella retribuzione gli assegni variabili, come le indennita' chilometriche, a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e simili competenze accessorie.
Se la retribuzione consiste, in parte o totalmente, nella gratuita' dell'alloggio o del vitto, o in altre prestazioni in natura, ne e' determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali.
Gli istituti di previdenza sociale hanno facolta' di fissare il valore dell'alloggio e del vitto, e i prezzi medi locali per eventuali prestazioni in natura, che devono essere assunti a base per la determinazione della retribuzione a tutti gli effetti dell'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3158 .
Nei lavori eseguiti a cottimo il prezzo del cottimo, agli effetti della retribuzione, dev'essere depurato delle spese di strumenti di lavoro e simili, eventualmente addossate al cottimista dai patti di lavoro in vigore.
Il vitto e l'alloggio e in genere le prestazioni in natura non sono considerati retribuzione per gli effetti dell'applicazione del predetto decreto quando non siano concessi come corrispettivo d'una prestazione di opera.
Agli effetti del decreto citato, per determinare la retribuzione di coloro che ne godano una fissa mensile, si tiene conto che il rapporto fra retribuzione giornaliera e mensile e' da 1 a 25.