Articolo 63 del Regolamento del Regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270
Articolo 62Articolo 64
Versione
11 febbraio 1925

Art. 63.

Per ottenere il sussidio gli assicurati che sono soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria dovranno unire alla domanda di sussidio, regolarmente documentata, il certificato di sospensione dal lavoro compilato e sottoscritto dal datore di lavoro, da cui risulti che il richiedente e' soggetto a turni o periodi di disoccupazione, i quali possibilmente dovranno essere precisati.

Gli assicurati soggetti a turni o periodi di disoccupazione presenteranno una sola domanda di sussidio all'inizo dei turni o periodi.

Durante i periodi di disoccupazione a turno o saltuaria, gli ammessi al sussidio dovranno sottoporsi ai normali controlli stabiliti per accertare la continuita' della disoccupazione degli assicurati in corso di godimento del sussidio.

Entrata in vigore il 11 febbraio 1925
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