Art. 5. 1. Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, ((in numero pari a quello)) in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 agosto 1993, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994.
2. I contratti a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell' articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuera', con successivo decreto e secondo le modalita' e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' tenuta a svolgere.
2. I contratti a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell' articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuera', con successivo decreto e secondo le modalita' e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 , la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' tenuta a svolgere.