Articolo 1 del Decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543
Articolo 2
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30 dicembre 1993
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2 luglio 1996
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1 gennaio 1997
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11 aprile 1998
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10 giugno 2000
Art. 1. 1. Il Ministro degli affari esteri e' autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non piu' di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica degli appalti di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonche' dell'attivita' in favore dei Paesi in via di sviluppo svolta da organizzazioni non governative ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.
2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:
a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;
b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilita' sulla base degli stanziamenti previsti;
c) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere a) e b), nonche' a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno;
d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati.
3. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, essa e' tenuta a darne diretta ed immediata notizia all'autorita' giudiziaria ordinaria, nonche' al procuratore generale della Corte dei conti.
4. La commissione dura in carica un anno e trasmette al Ministro degli affari esteri e alle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia i risultati finali della propria attivita'. (2) (3) (4) ((5))

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.l.1 luglio 1996, n. 347 convertito con modificazioni dalla
L. 8 agosto 1996, n. 426 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121 , e' prorogata fino al 31 dicembre 1996."


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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 31 dicembre 1996, n. 667 ha disposto(con l'art. 4, comma 1) che la
durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi del suddetto articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 1997.

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 8 aprile 1998, n. 89 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "la durata in carica della comissione per il contenzioso, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, ai sensi dell' articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121 , e' prorogata fino al 31 dicembre 1998."

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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 26 maggio 2000, n. 147 nel modificare l' art. 1 della L. 8 aprile 1998, n. 89 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89 ".
Entrata in vigore il 10 giugno 2000
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