Art. 4. Dividendi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta 1. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 MNOVEMBRE 1997, N. 461)) .
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per gli utili la cui distribuzione e' deliberata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per gli utili la cui distribuzione e' deliberata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.