Articolo 4 del Decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357
Articolo 3Articolo 6
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12 giugno 1994
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11 agosto 1994
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1 luglio 1998
Art. 4. Dividendi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta 1. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 21 MNOVEMBRE 1997, N. 461)) .
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per gli utili la cui distribuzione e' deliberata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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