14 febbraio 1992
11 aprile 2000
23 ottobre 2005
Commentari • 5
- 1. Gli sfruttamenti commerciali delle crisi: dagli editti di Diocleziano ai presidi dell’AGCM ai tempi del Covidhttps://www.iusinitinere.it/
[…] Ed infatti l'Autorità ha dichiarato che le informazioni relative ai certosini controlli delle due aziende nell'interesse della salute dei loro clienti siano appunto veritiere e quindi legittime, ritenendo tuttavia ingannevoli, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 della lettera a) del d.lgs. 74/1992, le dichiarazioni circa l'assoluta esclusione del virus BSE nei loro omogeneizzati, vietando di diffondere ulteriormente tale messaggio, considerato che esso avrebbe pregiudicato il comportamento economico dei consumatori, inducendoli in errore, oltre a danneggiare indebitamente i loro competitors. […]
Leggi di più… - 2. Evoluzione della disciplina in materia di pubblicità ingannevoleDimt · https://www.dimt.it/ · 10 gennaio 2012
di Michele Contartese La pubblicità ha assunto un ruolo di notevole influenza con l'evolversi del mercato. I modi e le forme con cui si presenta, la sua rilevanza economica, la sua efficacia persuasiva fanno in modo che la stessa possa essere assunta a “ vero e proprio emblema delle società moderne”[1]. Il binomio pubblicità-società dei consumi sembra quasi indissolubile, e così come accade per tutti gli aspetti più rilevanti della Società dei consumi il fenomeno pubblicitario sorge molto prima dell'affermarsi del capitalismo. Ed infatti, le origini della pubblicità commerciale si fanno risalire alla seconda metà dell'800, quando la pubblicità era volta unicamente ad informare il …
Leggi di più… - 3. Usura, indebitamento e pubblicita´ ingannevoleAa.Vv · https://www.diritto.it/ · 13 dicembre 2007
- 4. Commistione tra informazione e pubblicitàAccesso limitatoFranco Abruzzo · https://www.altalex.com/ · 21 giugno 2004
- 5. Tar Lazio Roma n. 398/2002Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 28 marzo 2002
"La recente caduta della preclusione di principio alla risarcibilità dell'interesse legittimo (Cass. Civ., SS.UU., n. 500 del 1999) già suggerisce, di per sé, un ripensamento del tradizionale divieto di integrazione della motivazione e, più in generale, di interventi di sanatoria in pendenza del giudizio". "Una rimeditazione dei precedenti indirizzi sembra imporsi a maggior ragione nella nuova ottica, ormai doverosa, del giudizio c.d. sul rapporto, modello processuale la cui introduzione, già richiesta dal superamento del dogma della irrisarcibilità dell'interesse legittimo, ha ricevuto una decisiva conferma nelle previsioni della legge n. 205 del 2000". "La legge n. 205 del 2000, …
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Giurisprudenza • 44
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 18/11/2009, n. 11287Provvedimento: […] del provvedimento 11.2.2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il quale ha deliberato che i messaggi pubblicitari diffusi dalla Società Gauber S.p.a., Farmacia Ghiselli e da Azienda Speciale Farmacie Comunali Riunite non costituiscono, per le ragioni esposte in motivazione, fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 D.Lgs. 74/1992;Leggi di più...
- Spese di giudizio·
- Rinuncia al ricorso·
- Autorità Garante Concorrenza e Mercato·
- Pubblicità ingannevole·
- Art. 46 R.D. 642/1907·
- D.Lgs. 74/1992
- 2. TAR Roma, sez. I, dispositivo di sentenza 03/02/2010, n. 37Provvedimento: […] del provvedimento in data 6.7.2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il quale essa ha deliberato che i messaggi pubblicitari contenuti nel depliant illustrativo che presenta la “friggitrice professionale da banco” della società Eurochef S.r.l. ed il tabellare riportato sulla rivista “Bargionale” volto a promuovere alcuni apparecchi professionali per friggere e commercializzati dalla medesima società, integrano ipotesi di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, lett. a), del D.Lgs. 74/1992, con il divieto di ulteriore diffusione e la previsione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 50.000 in caso di reiterata inottemperanza, nonché di ogni diverso atto o provvedimento presupposto o consequenziale.Leggi di più...
- art. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 74/1992·
- divieto di diffusione messaggi pubblicitari ingannevoli·
- tematiche di concorrenza e del mercato·
- spese processuali·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
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- ricorso amministrativo·
- D.Lgs. 74/1992
- 3. TAR Roma, sez. I, sentenza 12/09/2011, n. 7183Provvedimento: […] In tale direzione, occorre ricordare che l'art. 1 del D.Lgs. n. 74 del 1992 – recante attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva 97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa – dispone che “1. […] Così ricostruito l'ambito di estensione della nozione pubblicità occulta, è di tutta evidenza che una volta integrati i relativi presupposti costitutivi si sarà di fronte ad una fattispecie ricadente nell'ambito di applicazione delle norme dettate dai richiamati artt. 1 e 4 del D.Lgs. n. 74 del 1992,Leggi di più...
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- art. 1 e 4 D.Lgs. n. 74 del 1992·
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- eccesso di potere·
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- 4. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/03/2010, n. 1629Provvedimento: […] il messaggio pubblicitario, che ha come scopo quello di evidenziare il “valore aggiunto” che dovrebbe rendere più appetibile il prodotto reclamizzato rispetto ai concorrenti, deve corrispondere alle reali caratteristiche del prodotto stesso, indipendentemente dalle competenze del pubblico al quale si rivolge: ciò è reso palese dall'art. 1 d.lgs. n. 74 del 1992, secondo il quale per pubblicità ingannevole deve intendersi “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, […]Leggi di più...
- D.lgs. 74/1992·
- Responsabilità del produttore·
- Pubblicità ingannevole·
- Veridicità delle affermazioni pubblicitarie·
- Certificazione UNI EN 124·
- Produzione in Cina·
- Interesse pubblico·
- Concorrenza sleale·
- Comportamento economico del consumatore·
- Certificazione ISO 9001
- 5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/06/2010, n. 3746Provvedimento: […] 2). Con motivo che per ragioni di ordine logico va preliminarmente esaminato l' Autorità insiste sul coinvolgimento della Soc. Comaco nel procedimento sfociato nella misura inibitoria, rivestendo detto soggetto la qualità di “ committente ” del messaggio pubblicitario, secondo la nozione che si desume dall' art. 1, lett. c), del d.lgs. n. 74/1992. Ciò per aver sottoscritto, in correlazione con l' inserimento dei dati relativi al proprio esercizio nel manuale del socio edito annualmente dal Touring Club per l' informazione delle offerte nel settore turistico e del tempo libero, l' abbonamento alla rivista edita dalla predetta associazione verso il corrispettivo di euro 69,00.Leggi di più...
- ingiunzione di pubblicità ingannevole·
- Consiglio di Stato·
- messaggio pubblicitario·
- art. 2 d.lgs. 74/1992·
- residenza storica·
- autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)·
- struttura ricettiva·
- art. 1 lett. c) d.lgs. 74/1992·
- licenza di esercizio·
- annullamento delibera AGCM