Articolo 18 del Regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275
Articolo 17Articolo 19
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2 aprile 1929
Art. 18.

Le perizie e gli incarichi su quanto forma oggetto della professione di perito industriale possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli inscritti nell'albo dei periti industriali, salvo il disposto dell'art. 7.

Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella localita' professionisti inscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.

Entrata in vigore il 2 aprile 1929
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