Art. 18.
Le perizie e gli incarichi su quanto forma oggetto della professione di perito industriale possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli inscritti nell'albo dei periti industriali, salvo il disposto dell'art. 7.
Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella localita' professionisti inscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.
Le perizie e gli incarichi su quanto forma oggetto della professione di perito industriale possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli inscritti nell'albo dei periti industriali, salvo il disposto dell'art. 7.
Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella localita' professionisti inscritti nell'albo, ai quali affidare la perizia o l'incarico.