Art. 28-bis. (( (Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche). )) (( 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: "629," sono inserite le seguenti: "640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,";
b) all'articolo 316-bis:
1) alla rubrica, le parole: "a danno dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "di erogazioni pubbliche";
2) le parole da: "o finanziamenti" fino a: "finalita'" sono sostituite dalle seguenti: ", finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o piu' finalita', non li destina alle finalita' previste";
c) all'articolo 316-ter:
1) alla rubrica, le parole: "a danno dello Stato" sono sostituite dalla seguente: "pubbliche";
2) al primo comma, dopo la parola: "contributi," e' inserita la seguente: "sovvenzioni,";
d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: "contributi," e' inserita la seguente: "sovvenzioni,".
2. All' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente:
"13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata";
b) al comma 14, le parole: "con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni". ))
a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: "629," sono inserite le seguenti: "640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,";
b) all'articolo 316-bis:
1) alla rubrica, le parole: "a danno dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "di erogazioni pubbliche";
2) le parole da: "o finanziamenti" fino a: "finalita'" sono sostituite dalle seguenti: ", finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o piu' finalita', non li destina alle finalita' previste";
c) all'articolo 316-ter:
1) alla rubrica, le parole: "a danno dello Stato" sono sostituite dalla seguente: "pubbliche";
2) al primo comma, dopo la parola: "contributi," e' inserita la seguente: "sovvenzioni,";
d) all'articolo 640-bis, dopo la parola: "contributi," e' inserita la seguente: "sovvenzioni,".
2. All' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente:
"13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata";
b) al comma 14, le parole: "con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni". ))