Art. 9-bis. (( (Incremento delle risorse per impianti ippici). )) (( 1. All' articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , le parole: "un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ))
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ))