Articolo 9 bis del Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
Articolo 9Articolo 16
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29 marzo 2022
Art. 9-bis. (( (Incremento delle risorse per impianti ippici). )) (( 1. All' articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , le parole: "un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ))
Entrata in vigore il 29 marzo 2022
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