Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
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14 gennaio 1933
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16 dicembre 2010
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/02/1970, n. 439Provvedimento: Non puo dirsi verificata la condizione richiesta dalla seconda parte del n 2 dell'art 2 della convenzione italo- svizzera 3 gennaio 1933 (resa esecutiva in Italia con la legge 15 giugno 1933, n 743) per l'efficacia della decisione in materia civile o commerciale pronunciata da giudici di uno dei due stati nel territorio dell'altro stato, consistente nell'essere il convenuto entrato nel merito della controversia senza riserva alcuna, quando il convenuto stesso abbia eccepito il difetto di giurisdizione e solo subordinatamente sia passato alla trattazione del merito.*Leggi di più...
- criteri per la determinazione·
- giurisdizione civile·
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- insussistenza·
- estremi·
- svizzera 3 gennaio 1933·
- necessita·
- presupposti di fatto della competenza internazionale·
- dichiarazione di efficacia di sentenze straniere·
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- poteri di indagine della corte di cassazione·
- accettazione tacita della giurisdizione·
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- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/1974, n. 1894Provvedimento: Ai fini della dichiarazione di efficacia in Italia delle sentenze civili svizzere, la Competenza del giudice svizzero e determinata, ai sensi degli artt 1 e 2 della convenzione italo-svizzera 3 gennaio 1933, resa esecutiva in Italia con la legge 15 giugno 1933, n 743, dal fatto che il convenuto, cittadino italiano,abbia il suo domicilio in svizzera. Il domicilio,indicato dall'art 12 DL detta convenzione come il luogo in cui la persona risiede con l'intenzione di stabilirvisi, si identifica, in via principale, con la nozione di residenza, accolta nel nostro ordinamento giuridico e configurata dall'art 43 cpv cod civ nel senso di una stabile e volontaria dimora di una persona in un …Leggi di più...
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- svizzera 3 gennaio 1933