Articolo 8 del Regolamento del Regio decreto 15 aprile 1938, n. 1350
Articolo 7Articolo 9
Versione
21 settembre 1938
Art. 8.

L'articolo 137 dello stesso regolamento e' cosi' modificato:

«Art. 137. - Sono considerati aeromobili da trasporto pubblico gli aeromobili impiegati per trasportare persone o cose mediante compenso di qualsiasi natura, ovvero anche senza compenso, se il trasporto e' effettuato da una impresa esercente trasporti aerei».


Entrata in vigore il 21 settembre 1938
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