Art. 8.
L'articolo 137 dello stesso regolamento e' cosi' modificato:
«Art. 137. - Sono considerati aeromobili da trasporto pubblico gli aeromobili impiegati per trasportare persone o cose mediante compenso di qualsiasi natura, ovvero anche senza compenso, se il trasporto e' effettuato da una impresa esercente trasporti aerei».
L'articolo 137 dello stesso regolamento e' cosi' modificato:
«Art. 137. - Sono considerati aeromobili da trasporto pubblico gli aeromobili impiegati per trasportare persone o cose mediante compenso di qualsiasi natura, ovvero anche senza compenso, se il trasporto e' effettuato da una impresa esercente trasporti aerei».