Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1991
Articolo 10Articolo 12
Versione
2 novembre 1961
Art. 11.
Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.
Al termine delle scuole di cui alla lettera a) dello art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.
Al termine dei corsi di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.
Entrata in vigore il 2 novembre 1961
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