Articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1991
Articolo 8Articolo 10
Versione
2 novembre 1961
Art. 9.
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; tecnica professionale economia aziendale; contabilita' aziendale elettrotecnica; laboratorio misure elettriche; costruzioni elettromeccaniche; tecnologia e disegni relativi; disegno tecnico; chimici, religione; educazione fisica.
Entrata in vigore il 2 novembre 1961
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