Articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23
Articolo 3Articolo 5
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1 marzo 2008
Art. 4. Contributo a carico dello Stato 1. Il contributo annuo di cui all'articolo 2, comma 3, viene assegnato alle scuole primarie paritarie che hanno stipulato la convenzione, avuto riguardo a:
a) numero di classi con una composizione minima di dieci alunni ciascuna;
b) numero di ore di sostegno per gli alunni disabili previste dal piano educativo individualizzato;
c) numero di ore di insegnamento integrativo necessarie per alunni in difficolta' di apprendimento su progetto aggiuntivo.
2. I criteri per l'assegnazione dei contributi alle scuole primarie paritarie sono fissati con il decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all' articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
3. L'Ufficio scolastico regionale si impegna a corrispondere al gestore il contributo annuo fissato nella misura fissata dal decreto del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 2, comma 3.
4. L'Ufficio, in caso di risorse residue dalle assegnazioni di cui ai precedenti commi, valuta la possibilita' di corrispondere contributi integrativi per progetti resi necessari da particolari necessita' di inserimento di alunni con disabilita' o con difficolta' di apprendimento.
5. I contributi annuali sono corrisposti di norma a rate semestrali.
6. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria alle scuole primarie gia' parificate un contributo non inferiore a quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 .
Note all'art. 4:
- Il testo dell' art. 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) e' il seguente:
«636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con societa' aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.».
- Il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 , convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 , reca «Misure urgenti in materia di scuola, universita', beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanita».
Entrata in vigore il 1 marzo 2008
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