Art. 5. Adempimenti dell'amministrazione scolastica statale 1. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o, per sua delega, un dirigente dell'Ufficio stesso, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti dichiarati ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 3, stipula la convenzione secondo un modello predisposto dal Ministero della pubblica istruzione.
2. Le spese per la registrazione dell'atto di convenzione sono a carico del gestore.
2. Le spese per la registrazione dell'atto di convenzione sono a carico del gestore.