Articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23
Articolo 6Articolo 8
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1 marzo 2008
Art. 7. Modifiche della convenzione 1. Per l'aumento o la diminuzione del numero delle classi effettivamente funzionanti, del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo, rispetto alle situazioni fissate all'atto della stipula della convenzione, il gestore, con le modalita' di cui all'articolo 3, richiede l'atto modificativo della convenzione all'Ufficio scolastico regionale, che provvede nei limiti dello stanziamento di bilancio e nella misura fissata con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Si provvede analogamente, mediante stipula di un atto modificativo della convenzione, in caso di variazione del contributo erogabile dall'Ufficio scolastico regionale.
Entrata in vigore il 1 marzo 2008
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