Articolo 123 - Allegato del Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229
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1 marzo 1960
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1 luglio 1962
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25 luglio 1965
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1 febbraio 1991


Art. 123
((Costituiscono proventi dell'ufficiale giudiziario:
a) il diritto di notificazione;
b) il diritto di esecuzione;
c) il diritto di protesto cambiario;
d) il diritto di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 757 ha disposto (con l'articolo unico) che in attuazione di quanto disposto dall' art. 3, terzo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268 , le modifiche apportate al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , modificato con legge 11 giugno 1962, n. 546 , hanno effetto a decorrere dal 1 marzo 1966.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1991
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